Giustizia Sportiva L.N.D. del 30-10-2013.

Il DIPARTIMENTO INTERREGIONALE della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto oggi 30-10-2013 con il COMUNICATO UFFICIALE n°45 della Serie D e il COMUNICATO UFFICIALE n°23 della Juniores, le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata dei campionati. In sintesi di seguito.

1 GIORNATA SQUALIFICA
Hagan Godfred (Per intervento falloso su di un calciatore avversario in azione di gioco).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
Modolo Riccardo (Juniores)

AMMONIZIONE (II INFR)
Colombera Luca
Scappin Nicola

AMMONIZIONE (I INFR)
Balduit Carlo
Ortolan Marco
Tomada Andrea
Dal Mas Matteo (Juniores)

Notizie anche per quanto riguarda una delle tre partite sub-judice Mezzocorona-Pordenone. Accolto il reclamo del Pordenone e assegnata la vittoria a tavolino 3-0. Con questa notizia il Pordenone vola in classifica a punteggio pieno (oltre a questo è l’unica squadra in Italia a non aver subito gol). Di seguito il testo completo tratto dal comunicato.

MEZZOCORONA S.R.L. – PORDENONE CALCIO SSD SRL Il Giudice Sportivo,

– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal PORDENONE CALCIO SSD S.r.l. con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Federico Lorenzi tesserato per la A.C. Mezzocorona;
– rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per laFussballclub Sudtirol S.r.l., è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni, di cui al C.U. n. 163/TB del 2 maggio 2013 emesso dalla Lega Pro per le gare del Campionato Beretti 2012/2013, disputate in data 27 aprile 2013;
– rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Beretti 2012/2013, essendo quella del 27 aprile 2013 l’ultima gara della fase a gironi e non avendo la Fussballclub Sudtirol S.r.l. guadagnato l’accesso alla fase finale;
– rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2013/14 essendo stato il 2013/14 essendo stato il calciatore Federico Lorenzi impiegato in tutte le prime sette giornate di campionato, inclusa la gara del 13 ottobre 2013, settima del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.C. Mezzocorona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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