Giustizia Sportiva L.N.D. del 13-10-2013
Il dipartimento interregionale della F.I.G.C. sezione Lega Nazionale Dilettanti ha diramato oggi 13-11-2013 i comunicati relativi la giustizia sportiva per la 11a giornata del campionato di Serie D (c.u. 51) e per la 9a giornata del campionato Juniores (c.u. 29). Di seguito in sintesi.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
Tomada Andrea. Per avere, in azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
Modolo Riccardo (Juniores)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
Furlan Federico
Scappin Nicola
AMMONIZIONE (I INFR)
Meneghel Riccardo
Spessotto Matteo (Juniores)
Verdetto per l’ultima gara rimasta in sospeso di omologazione della 7a giornata di andata. Come negli altri due casi viene accolto il reclamo del Giorgione calcio assegnando la vittoria a tavolino (Union Ripa La Fenadora-Giorgione 0-3).
Estratto del comunicato:
UNION RIPA LA FENADORA – GIORGIONE CALCIO 200 Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società A.S. Giorgione Calcio 2000 con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore Jurgen Murataj per non avere questi scontato una precedente squalifica per una gara inflittagli nel Campionato Berretti 2012/2013 dal Giudice sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico come da C.U. n. 163 del 2 maggio 2013;
Esaminate le controdeduzioni della società Union Ripa La Fenadora, con le quali si eccepisce da un punto di vista procedimentale, il mancato invio alla medesima del preannuncio di reclamo e, nel merito, la legittima partecipazione alla gara in questione da parte del calciatore Jurgen Murataj avendo questi scontato la squalifica non disputando la prima giornata del campionato Juniores Nazionale); Letta la replica della società A.S. Giorgione Calcio 2000 con la quale si contesta la sussistenza del vizio procedimentale anche alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia Federale Osserva Il reclamo è fondato e va accolto.
Dal punto di vista procedimentale, come chiarito dalla Corte di Giustizia Federale <> (Corte di Giustizia Federale, II^ sezione L.N.P., C.U. n. 83/CGF 2010 / 2011).
Di conseguenza, è priva di fondamento l’eccezione proposta in via preliminare dalla Union Ripa La Fenadora.
Nel merito, va osservato che ai sensi dell’art. 22 co. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche che non possono essere scontate, intutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società (come nel caso di specie), la squalifica deve essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo delibera di:
– accogliere il reclamo proposto dall’A.S. Giorgione Calcio 2000;
– irrogare alla Union Ripa La Fenadora la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
– non addebitarsi la tassa di reclamo.